IMU TERRENI AGRICOLI - SCADENZA 10 FEBBRAIO 2015
Pubblicata il 21/05/2015
Definitivamente risolta la questione relativa al pagamento dell'IMU sui terreni agricoli. Anche i terreni agricoli ricadenti nel Comune di Mezzane sconteranno l'imposta. Per il 2014, la scadenza per il pagamento è fissata per il 10 febbraio 2015. Dal 2015, le scadenze saranno quelle ordinarie (16/06 prima rata; 16/12 seconda rata).
A stabilirlo è il decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 Misure urgenti in materia di esenzione IMU in base al quale l'esenzione si applica soltanto ai terreni ricadenti nei Comuni classificati come montani e parzialmente montani. L'imposta - a partire dal 2014 - è invece dovuta in tutti i Comuni che in base all'elenco sono da considerarsi non montani.
L'ELENCO DEI COMUNI ITALIANI pubblicato dall'ISTAT è consultabile all'indirizzo www.istat.it/it/archivio/6789.
Di seguito la legenda:
A stabilirlo è il decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 Misure urgenti in materia di esenzione IMU in base al quale l'esenzione si applica soltanto ai terreni ricadenti nei Comuni classificati come montani e parzialmente montani. L'imposta - a partire dal 2014 - è invece dovuta in tutti i Comuni che in base all'elenco sono da considerarsi non montani.
L'ELENCO DEI COMUNI ITALIANI pubblicato dall'ISTAT è consultabile all'indirizzo www.istat.it/it/archivio/6789.
Di seguito la legenda:
- T (comune totalmente montano);
- P (comune parzialmente montano);
- NM (comune non montano)
La base imponibile e le modalità di calcolo sono riportate di seguito (per un software gratuito di calcolo www.amministrazionicomunali.it)
BASE IMPONIBILE e modalità di calcolo | Aliquota |
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TERRENI AGRICOLI E TERRENI NON COLTIVATI POSSEDUTI E CONDOTTI da coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli: REDDITO DOMINICALE rivalutato del 25% e moltiplicato per 75; per il calcolo dell'imposta, si applicano le seguenti modalità: 1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni:
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0,76% |
TERRENI AGRICOLI E TERRENI NON COLTIVATI POSSEDUTI DA soggetti NON coltivatori, nè imprenditori agricoli professionali: REDDITO DOMINICALE rivalutato del 25% e moltiplicato per 135 | 0,76% |
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